A proposito dell’udienza del 19 ottobre sulla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito e del parere degli organi antiterrorismo
Giovedì 19 ottobre 2023, a un anno dall’inizio dello sciopero della fame, è stata discussa ancora una volta la possibilità di revocare il provvedimento di reclusione in regime di 41 bis per Alfredo Cospito.
L’udienza si è svolta presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, l’unico su tutto il territorio nazionale deputato a decidere in merito all’applicazione del regime di 41 bis, mentre le ordinanze di applicazione vengono emesse direttamente dal Ministero della Giustizia. In seguito alla mancata risposta da parte del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a un’istanza presentata dalla difesa di Alfredo, che richiedeva appunto la revoca anticipata – silenzio che in termini pratici si traduce in diniego – l’istanza è passata dunque ai giudici di questo palazzo, che a tutti gli effetti potremmo definire un tribunale speciale, noto soprattutto per l’altissima percentuale di rigetti.
Esattamente come l’anno passato, in occasione della stessa istanza di revoca presentata al Ministro della Giustizia, alle argomentazioni della difesa – basate soprattutto sull’evoluzione positiva (in fase cautelare) del procedimento Sibilla – si aggiungono quelle della procura, e soprattutto le relazioni che alcuni organi investigativi forniscono ai giudici per delineare la cornice entro cui iscrivere la necessità o meno del 41 bis, e quindi le restrizioni inumane che questo comporta.
Alcuni aspetti della discussione in sede giudiziaria vengono resi noti: in una cornice per alcuni aspetti differente (si trattava ad esempio di un’istanza presentata al ministro e non al tribunale, era in atto lo sciopero della fame a oltranza, ecc.), nel gennaio scorso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo aveva già espresso il proprio parere favorevole alla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito (il compagno secondo la DNAA poteva restare in 41 bis o alternativamente tornare nel circuito di Alta Sicurezza). E la stessa posizione venne assunta all’epoca dal comando del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei carabinieri. Oggi, a queste note si è aggiunta anche una valutazione favorevole da parte della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, organo antiterrorismo della polizia di Stato. Inutile sottolineare l’avversità della procura di Torino e quella, in questa sede informale ma altrettanto pesante, del Ministero della Giustizia.
Se tra gennaio e febbraio questi pareri favorevoli alla revoca del 41 bis hanno manifestato la dinamica a scaricabarile tra le istituzioni prodotta dalla pressione della lotta in corso (nonché una condizione di “disorientamento” terminata il 24 febbraio con la conferma del 41 bis da parte della Corte di Cassazione), attualmente dimostrano ancora come la mobilitazione abbia aperto e reso evidenti delle contraddizioni nell’organismo statale.
Ora, non si può far altro che attendere che i giudici del Tribunale di Sorveglianza si pronuncino. Perciò in questo frangente ci sembra prematuro e pericoloso cantare vittoria, come invece sta accadendo in alcuni “luoghi” del web. Mettiamo le cose in chiaro: Alfredo Cospito si trova ancora in 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma è l’organo che conferma o revoca la detenzione in tale regime, e le decisioni di questo tribunale possono farsi attendere anche un mese. L’anno scorso (in occasione dell’udienza del 1º dicembre), con tutta l’urgenza che dallo sciopero della fame derivava e la pressione pubblica che la mobilitazione metteva in campo, si presero la bellezza di 18 giorni per dichiararsi contrari.
Nel frattempo, l’esito dell’udienza del 18 aprile presso la Corte Costituzionale riguardante la condanna per “strage politica” (cui è seguita l’interruzione dello sciopero), ha comportato il ricalcolo della pena prevista e ridimensionato il profilo criminale che la Procura di Torino ha ripetutamente tentato di cucire addosso ad Alfredo. Un risultato inimmaginabile prima del movimento di solidarietà e dello sciopero della fame. Una delle due questioni poste da Alfredo – l’ergastolo ostativo – ha trovato un esito significativamente positivo, considerato anche che la sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un precedente giudiziario che avrà ricadute dirette per chiunque si trovi in una situazione analoga.
Pertanto, a partire dallo scorso aprile lo scenario è cambiato: i riflettori si sono spenti, dallo sforzo collettivo sono nati nuovi percorsi e relazioni, i tempi di maturazione di ciò che sotto ogni punto di vista hanno significato i sei mesi di sciopero, e quelli più estesi della mobilitazione, sono ancora necessariamente lunghi e daranno frutti che tarderanno ancora a esprimersi.
Esattamente come allora, nessuna fiducia nelle istituzioni della giustizia borghese, e quale che sia l’esito di questa battaglia in tribunale, la guerra contro lo Stato e i suoi servi non si conclude di certo oggi.
23 ottobre 2023
[Ricevuto via e-mail e pubblicato in https://lanemesi.noblogs.org/post/2023/10/23/a-proposito-delludienza-del-19-ottobre-sulla-revoca-del-41-bis-per-alfredo-cospito-e-del-parere-degli-organi-antiterrorismo/]